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Convenzione dei diritti del bambino

La convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e degli adolescenti viene approvata nel 1989 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite e ratificata dall’Italia nel 1991. Ad oggi sono 196 gli stati che hanno aderito alla convenzione. Si tratta a tutti gli effetti di un testo giuridico che sancisce i diritti civili, economici, sociali, culturali.

CORPO DELLA CONVENZIONE               

Prevede 54 articoli e protocolli opzionali. Il testo risulta diviso in tre parti; la prima enuncia i diritti, la seconda mostra gli organi che devono far osservare la convenzione, infine la terza parte si occupa del procedimento di ratifica.

PRINCIPI FONDAMENTALI

I principi che ispirano la convenzione risultano essere:

Art.2 Non Discriminazione (uguaglianza razza, genere e sesso)

Art.3 Superiore interesse (la tutela dei minori è l’unica priorità)

Art.6 Diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo (gli Stati impegnano le loro risorse economiche al benessere dei minori)

Art.12 Ascolto delle opinioni del minore

MOTIVAZIONI DELLA NASCITA DELLA CONVENZIONE

La motivazione principale per cui è stato sottoscritto tale protocollo risulta essere una lotta globale contro lo sfruttamento dei minori, in particolare nel campo della prostituzione e della pornografia, compresa la vendita di minori: di quest’ultimo aspetto si occupa uno dei tre Protocolli opzionali, aggiunti successivamente, proprio per fare chiarezza; gli altri due riguardano Il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati e la possibilità di fare ricorso contro le violazioni. Appare evidente la volontà di entrare a gamba tesa sulla questione di vendita e tratta di bambini, nonché riguardo la questione dello sfruttamento sessuale e dei matrimoni forzati per i minori: ( in realtà come Laos, Cambogia, Thailandia, India questi matrimoni, noti come pleasures marriages durano solo pochi mesi e poi le minori vengono spogliate di tutti i diritti, per poi essere emarginate e discriminate.

Il Comitato che ha redatto la dichiarazione ha sottolineato i danni psicologici e fisici che tali matrimoni possono causare nel bambino. Altro elemento lacunoso nelle costituzioni,  per cui la convenzione ha deciso di intervenire, risulta essere la tutela dei minori in caso di sfruttamento in campo lavorativo (sono moltissimi i casi in Africa e in Oriente).

In particolare l’ART 182 dell’OIL (Organizzazione internazionale del Lavoro) denuncia come la più grave forma di sfruttamento minorile nel mondo sia quella di usare i minori come fantini per le corse dei cammelli (Sudan).

ASPETTI DI CARATTERE PENALE E PREVENZIONE

Il comitato ha deciso che saranno gli stessi stati a dover decidere la pena comminata agli autori dei crimini; anche qui non sono mancate le polemiche, poiché Andorra aveva dato delle pene poco severe ad autori di reati sessuali contro i minori. E’ stato notato dalla commissione che il ripresentarsi dei crimini contro i minori è strettamente legato alla problematica della povertà (minori che vivono in strada, minori obbligati a migrare in condizioni precarie…) Un esempio è quello del Sudan, dove un mix di povertà, siccità e carestia ha causato una spirale per cui i giovani sono indotti in attività di prostituzione o matrimoni precoci, in cambio di denaro, cibo e acqua; si intende così che la lotta principale deve avvenire nei confronti dell’ignoranza e della povertà. L’aspetto da sensibilizzare è la nostra percezione di tali realtà, poiché ciò che si riscontra è una minore sensibilità nei confronti di tali temi, quando avvengono in paesi notoriamente poveri, il che rappresenta una sorta di giustificazione.

 

ALESSIO MANTO

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